NETWORK OPERATIONS - NOC DI ACILIA LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE SUL LAVORO SI TUTELANO E NON SI TRASLOCANO

Roma -

Roma 22 febbraio 2016

 

L’annunciato trasferimento del NOC Tecnologico mette seriamente a rischio la sicurezza della sede di Acilia relativamente ai primi interventi sulle emergenze e sul pronto soccorso.

Intendiamo specificare all’Azienda che questo inspiegabile progetto è palesemente in difformità con quanto fin ad oggi codificato all’interno dell’attuale PGE, soprattutto per la gestione H24. Per questo obiettivo le risorse coinvolte, circa una dozzina, sono state oggetto già da molto tempo di una importante formazione specifica, che sarebbe opportuno non disperdere, per continuare di contro a farne tesoro.

Rafforziamo ancora questo concetto ricordando che:

1. La certificazione del Progetto Qualità di Sparkle deriva anche da eccellenze di progetto come questo: decidere di rinunciare a favore di un decremento qualitativo è quanto meno singolare e in controtendenza con i risultati sin qui raggiunti

2. Privarsi di risorse adeguatamente formate, verso le quali l’Azienda ha investito soldi e tempo, con il rischio di doverne formare altre ex novo utilizzandole solo fino alle 16.00, senza tenere presente la prospettiva della imminente massiccia migrazione di attività e personale previsto nella sede di Acilia, è quantomeno scarsamente professionale

3. Stiamo parlando di prevenzione e sicurezza sul lavoro, non di una attività qualsiasi

 

Gli RLS devono essere consultati per Legge di fronte a qualsivoglia modifica del PGE in base soprattutto (e non solo) ai seguenti articoli del Testo di Legge n. 81:

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione, c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.

Il coinvolgimento degli RLS è quanto meno opportuno e istituzionalmente previsto, ma nel peggiore dei casi, è anche sanzionabile perché la consultazione non va equivocata con l’informazione, ma con il concetto più corretto e responsabile di co- decisione.

Certi del comune senso di responsabilità tra SPP e RLS, vi chiediamo quindi un confronto ed un incontro urgente, che tenga conto del rispetto del PGE vigente.

 

Daniela Cortese e Francesca Bernardi

RLS (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza) USB Lavoro Privato – Settore Telecomunicazioni