Breve guida sui permessi elettorali - Elezioni politiche 25 settembre 2022 -

 

Chi partecipa alle operazioni elettorali può assentarsi dal lavoro.

Le giornate di assenza sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

 

Nazionale -

 

Il diritto ai permessi elettorali

Il diritto ai permessi elettorali è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente o rappresentanti di una lista presso seggi elettorali, in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, compresi i referendum e le elezioni europee.

Il diritto si concreta nella possibilità di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio).

Il diritto al permesso elettorale significa, in altre parole, che i giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come allo stesso modo come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece (l'ipotesi ricorrente è la domenica, nonché il sabato per le aziende che applicano la settimana lavorativa cosiddetta corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo; oppure possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Un'eventuale rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni svolte al seggio.

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre soltanto una parte della giornata, l'assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

Precisazioni:

Lunedì dalle ore 00,00 fino all’ora X per chi svolge operazioni di scrutinio (il lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata intera lavorativa anche solo per un minuto)

Tenuto conto che i riposi compensativi, che corrispondono a giorni di permesso retribuito, devono essere fruiti senza soluzione di continuità, quindi immediatamente dopo la conclusione delle operazioni elettorali; nel caso in cui il lavoratore per la giornata del lunedì 26 settembre ’22 è in sospensione dall’attività lavorativa CDE i giorni di riposo compensativo spettanti partiranno da martedì 27 settembre;

Esempi

Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì (settimana corta)

L'azienda che attua, ai fini lavorativi, la cosiddetta settimana corta ha un orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a venerdì; sabato è una giornata non lavorativa e domenica è festivo.

I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:

sabato e domenica = il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo compensativo oppure a una aggiunta di retribuzione pari a una giornata (retribuzione mensile diviso 26 o lo specifico divisore previsto dal CCNL per la determinazione della paga giornaliera);

  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il lunedì e il martedì;
    • Si rientra in servizio: MERCOLEDI' MATTINA
  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si recherà al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e il mercoledì;
    • Si rientra in servizio: GIOVEDI’ MATTINA

Orario settimanale articolato da lunedì a sabato (settimana lunga)

L'azienda/impresa che attua, ai fini lavorativi, la settimana lunga ha l'orario settimanale di lavoro articolato da lunedì a sabato; resta, dunque, soltanto la domenica come giornata festiva.

I giorni trascorsi al seggio dovranno essere considerati nel modo seguente:

sabato = il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione, come se avesse lavorato (vanno compresi, pertanto, anche eventuali indennità aggiuntive);

domenica = il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo compensativo oppure a una aggiunta di retribuzione pari a una giornata (retribuzione mensile diviso 26 o lo specifico divisore previsto dal CCNL per la determinazione della paga giornaliera);

  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, il giorno di riposo compensativo spettante sarà il lunedì;
    • Si rientra in servizio: MARTEDI’ MATTINA
  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, Lunedì dalle ore 00,00 fino all’ora X svolge operazioni di scrutinio (il Lunedì passato al seggio è considerato e retribuito come normale giornata lavorativa anche solo per un minuto) il lavoratore non si recherà al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante sarà quindi il martedì;
    • Si rientra in servizio: MERCOLEDI’ MATTINA

La documentazione relativa all’assolvimento di funzione elettorale

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante esibizione al proprio datore di lavoro di idonea documentazione.

I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto comunicare preventivamente una richiesta di permesso elettorale e, successivamente consegnare al datore di lavoro la copia della certificazione attestante la partecipazione al seggio firmata dal Presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.

La documentazione del lavoratore chiamato a svolgere le funzioni di presidente è vistata dal vicepresidente del seggio.

La legislazione di riferimento

  • Legge 29 gennaio 1992, n. 69
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53
  • Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361