Sciopero generale 25 marzo 2020 - Proclamazione Sciopero Generale nazionale ai sensi Articolo 2, comma 7 Legge 146/90.
La Confederazione Unione Sindacale di Base - USB vista la decisione del Governo di mantenere aperti e funzionanti le aziende e gli uffici non essenziali ai fini del contrasto all’espandersi della pandemia COVID - 19, nonostante sia universalmente ritenuto indispensabile evitare in ogni modo il contatto tra le persone per fermare l'espandersi del contagio convoca lo sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per il giorno 25 marzo 2020.
La Confederazione Unione Sindacale di Base - USB
vista la decisione del Governo di mantenere aperti e funzionanti le aziende e gli uffici non essenziali ai fini del contrasto all’espandersi della pandemia COVID - 19, nonostante sia universalmente ritenuto indispensabile evitare in ogni modo il contatto tra le persone per fermare l'espandersi del contagio;
visto che i lavoratori e le lavoratrici sono costretti, per recarsi sui luoghi di lavoro, a servirsi di mezzi pubblici inidonei a garantire la propria sicurezza e incolumità;
visto che nei luoghi di lavoro non sono state assunte tutte le tutele necessarie ancorché previste dalle leggi in vigore in materia di prevenzione e sicurezza;
visto l'aggravarsi del contagio e la sua diffusione in tutto il territorio nazionale, vista la assoluta insufficienza del servizio sanitario - a seguito dei continui tagli ai finanziamenti, alle riduzioni di personale e di posti letto, alle numerose chiusure di ospedali e presidi territoriali, ad una gestione regionalizzata del servizio sanitario, alle aziendalizzazioni e privatizzazioni operate nel settore - a garantire prestazioni adeguate al livello di gravità che ha assunto la pandemia, così facendo mettendo in una situazione di enorme rischio l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori;
visto l'articolo 2 comma 7 della Legge 146/90 e seguenti in cui si afferma che le disposizioni della stessa legge..." in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori",
ritenendo senza alcun dubbio la Pandemia Coronavirus ricadente sotto la fattispecie di grave evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori convoca lo sciopero generale di 24 ore in tutte le unità produttive pubbliche e private per il giorno 25 marzo 2020.
Il personale turnista parteciperà allo sciopero dall’inizio del turno notturno della serata antecedente.
L'articolazione dello sciopero generale avrà una diversa forma di attuazione unicamente per i lavoratori impiegati direttamente nelle prestazioni di soccorso alla popolazione, che attueranno lo sciopero in forma simbolica per la durata di 1 (uno) minuto da svolgersi:
- personale a qualsiasi titolo operante nel settore Sanità (Medici, Infermieri, OSS, personale ausiliario o operaio a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto di lavoro) 1 minuto tra le ore 13,30 e le ore 14,30 del 25 marzo 2020;
- personale addetto alla distribuzione dei medicinali e alle farmacie 1 minuto a fine di ogni turno di lavoro;
- personale della Polizia Municipale o locale impegnato nei controlli COVID 19 1 minuto alla fine di ogni turno di lavoro;
- personale impiegato al contrasto della pandemia nell’ ISS – Istituto Superiore di Sanità 1 minuto a fine di ogni turno;
- personale in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 1 minuto a fine di ogni turno;
- personale addetto ai Trasporti 1 minuto ad inizio ogni turno di lavoro;
- personale delle aziende erogatrici di Energia, gas, acqua 1 minuto all’inizio di ogni turno di lavoro;
- personale delle aziende che forniscono servizi di Igiene Ambientale 1 ora di sciopero ad inizio di ogni turno;
- personale delle cooperative sociali o dipendente da imprese addetti alla assistenza e cura delle persone 1 ora a fine turno.
Eventuali ulteriori articolazioni di categoria e/o territoriali saranno comunicate a cura delle stesse.
Si rammenta alle istituzioni in indirizzo di garantire il rispetto dell'informazione all'utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.